A seguito dell’emergenza Covid-2019 (Coronavirus) che sta interessando il nostro Paese, l’impegno dell’Associazione Volontari Protezione Civile Santa Maria di Sala è orientato all’informazione alla cittadinanza, per veicolare nel modo più semplice possibile la grande mole di comunicazioni, decreti, ordinanze, avvisi, emanati dalle autorità e che riguardano la vita quotidiana dei cittadini (spostamenti, divieti, modalità di aggregazione e distanziamento sociale) e le misure di comportamento e igiene per contenere il diffondersi dell’epidemia. I volontari hanno anche provveduto all’imbustamento e alla distribuzione di schermi protettivi (mascherine) alla popolazione, in modalità porta a porta, secondo le indicazioni ricevute in sede COC (Centro Operativo Comunale) e altri servizi connessi alla gestione dell’emergenza a livello territoriale, tra cui un servizio di pre-triage al Pronto Soccorso dell’ospedale di Mirano, con compiti di accoglienza, misurazione della temperatura corporea agli accessi e indirizzamento.

Per quanto riguarda le misure contingenti in vigore, fare riferimento ai nostri canali social (Telegram e Facebook) dell’Associazione. Nel sito del Comune di Santa Maria di Sala sono inoltre riportati gli avvisi relativi al funzionamento dei servizi territoriali: www.comune-santamariadisala.it

Per quanto riguarda le misure di contenimento e gli eventuali contatti da chiamare per situazioni di emergenza, si rimanda alle disposizioni emanate e si raccomanda di fare riferimento SOLO a fonti ufficiali.

  • Per informazioni o in caso di centralini 118 sovraccarichi è attivo il Numero Verde Regionale 800.462.340
  • Per domande frequenti relative all’emergenza in corso è attivo il Numero Verde della Protezione Civile Regionale 800.990.009 (dalle 9.00 alle 19.00)
  • Per dubbi o sospetti è attivo anche il numero nazionale 1500
  • Per informazioni generiche in caso di emergenza sanitaria consultare le norme di comportamento da adottare QUI

Misure igieniche specifiche per contenimento da contagio Covid-2019:

  1. lavarsi spesso e bene le mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone diverse dalla stretta cerchia famigliare;
  3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  5. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  7. usare mascherina o schermi protettivi se si esce.

 

FASE 2: DPCM 26.4.2020 e ORDINANZA REGIONALE 3.5.2020
Gli spostamenti sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Si considerano necessari anche quelli per incontrare congiunti purché venga rispetto il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e utilizzate protezioni delle vie respiratorie. E’ in ogni caso vietato spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza.
I soggetti con febbre maggiore a 37,5° hanno l’obbligo di rimanere in casa
E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. L’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché alla distanza interpersonale di 1 metro. Il sindaco può disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di queste disposizioni. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività sportiva o motoria purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per altre attività (passeggiate).
Resta l’obbligo di MASCHERINA (o analoga copertura naso-bocca) e GUANTI (o gel igienizzante), con la sola eccezione dei bambini (fino a 6 anni) e persone con disabilità. La mascherina può essere omessa durante le fasi di attività motoria più intense (ma rimessa subito dopo).

RIAPERTURE (18.5.2020) DECRETO-LEGGE e DPCM Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 

 Spostamenti
 A partire dal 18 maggio gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti a limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
 Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
 È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
 Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
 Attività economiche e produttive
 A partire dal 18 maggio le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali
 Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
 Sanzioni
 Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
 Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
 Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI per le categorie produttive autorizzare alla riapertura: https://rdv.box.com/s/8jbe2a1ucwmql30y3absqx5tvw6h529k

Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto (valida dal 18 maggio al 2 giugno 2020)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
– È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione l’uso di mascherina o altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri nell’esercizio dell’attività sportiva)
– Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi: a) guida di auto o moto, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del datore di lavoro; b) soggetti di età inferiore ai 6 anni; c) disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; d) soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico; e) attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.
SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI
– È ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo
– È vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata
– È ammesso l’accesso ai parchi, ville e giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; è vietato l’accesso dei minori alle aree gioco attrezzate
– L’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, anche con utilizzo di mezzi e in gruppo, con rispetto del distanziamento di 2 metri o, in caso di impossibilità di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico
– È ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione Veneto, nei limiti della provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome
ATTIVITA’ ECONOMICHE
Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione (v. precedenti): ristorazione, stabilimenti balneari, strutture ricettive, rifugi alpini, campeggi, servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, trattamenti per animali di affezione, etc.), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti), uffici aperti al pubblico, autoscuole, attività di produzione teatrale, piscine, palestre, impianti sportivi, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, parchi zoologici e riserve naturali, trasporto di persone mediante impianti a fune e attività non specificamente indicate nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di 1 metro tra le persone (e relative prescrizioni)
ATTIVITA’ SOSPESE
Sono sospese le attività di centri termali (ad eccezione per prestazioni L.E.A.), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati
ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
Per consentire nell’immediato la ripresa delle attività, possono essere modificati, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e limitazione per le giornate festive
TIROCINIO PROFESSIONALE
È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive, a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione
ATTIVITA’ SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI
È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali
FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni
CIMITERI
I riti funebri devono avvenire con obbligo di distanziamento di 1 metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione